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Polizze assicurative stipulate dalla società per gli amministratori

Le società hanno la possibilità di dedurre i premi assicurativi relativi a polizze stipulate con riferimento ai propri amministratori… rispettando alcune regole.

Gli amministratori sono figure chiave all’interno della società, specie in quelle di medio-piccole dimensioni, per cui può essere utile ed opportuno che la società si tuteli dagli eventi negativi in cui gli amministratori possono incorrere.

È prassi diffusa per le società sottoscrivere una polizza assicurativa per coprirsi dal rischio di infortuni (fino all’evento estremo) che possano capitare ai propri amministratori, in considerazione che il venir meno della più importante figura operativa aziendale possa costituire un danno significativo per l’attività. È altrettanto diffusa la prassi di sottoscrivere polizze assicurative per coprire il rischio di risarcire terzi danneggiati da fatti o atti posti in essere dai propri amministratori nell’espletamento del proprio incarico.

Questi contratti assicurativi, quindi:

  • a volte coprono il rischio di un danno che incombe sulla società;
  • altre volte costituiscono una forma di beneficio concesso all’amministratore, ossia una forma indiretta di retribuzione (fringe benefit).

Per analizzare il trattamento fiscale dei premi assicurativi e delle conseguenti indennità percepite per le polizze assicurative stipulate dalla società nelle quali l’assicurato è l’amministratore, occorre distinguere due tipologie di polizze:

  • polizze stipulate nell’interesse della società;
  • polizze stipulate nell’interesse dell’amministratore.

Polizze stipulate nell’interesse della società

Polizza rischi professionali (infortuni e morte)

La polizza per rischi professionali (infortuni e morte) costituisce una tutela in relazione alla eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’amministratore o dei suoi eredi, per eventi che possono verificarsi in ragione del mandato di amministratore (rischi professionali). È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito.

I premi pagati dalla società alla compagnia assicurativa non costituiscono compensi all’amministratore e pertanto non sono imponibili in capo al medesimo.

L’indennizzo per la morte dell’amministratore o l’invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l’amministratore ovvero per i suoi eredi.

Il trattamento fiscale ora descritto non cambia se beneficiario della polizza per rischio professionale è la società, quando vi sono accordi che prevedono la retrocessione delle indennità agli eredi: anche in questo caso, infatti, è prevalente l’interesse della società che in questo modo si tutela dal rischio di dover risarcire il danno agli eredi del proprio collaboratore.

L’indennizzo per infortunio che la società riceve dalla compagnia assicurativa costituisce sopravvenienza attiva (tassata); la società potrà, tuttavia, dedurre il costo relativo al danno risarcito all’amministratore.

Polizza responsabilità civile

La finalità di questa polizza è quella di tutelare la società dalla richiesta di risarcimento rivolta da terzi agli amministratori o rivolta direttamente nei confronti della società per eventuali danni economici procurati dall’amministratore con il proprio operato. L’interesse specifico della società alla stipula di tale polizza è quello di consentire all’amministratore di gestire l’azienda con tranquillità e serenità per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci e di tutelare la società, nel caso di danni a terzi, ove quest’ultima sia chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dall’amministratore.

I premi pagati dalla società sono deducibili, non costituiscono fringe benefits e pertanto non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore.

Se l’indennizzo è corrisposto all’amministratore, non concorre a formare il reddito trattandosi di una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito dall’amministratore a seguito del risarcimento da questi dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento della propria attività.

Se l’indennizzo è corrisposto alla società, concorre a formare il reddito, ma in contropartita sono deducibili le somme corrisposte dalla società al soggetto terzo danneggiato.

Polizza c.d. key man

La polizza c.d. “temporanea caso morte” ha come assicurato l’amministratore mentre beneficiaria è la società (c.d. polizze Key man – puro rischio). Queste polizze prevedono un’indennità da liquidarsi alla società beneficiaria solo in caso del verificarsi dell’evento assicurato. Assicura la società dal danno derivante dalla perdita di capacità di reddito conseguente al venir meno della figura dell’amministratore dell’azienda e dalla repentina sostituzione di una figura professionale in possesso di un know how specifico. La polizza assicura il “patrimonio umano” costituito dall’amministratore ed è assimilabile, ai fini fiscali, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.

Affinché possa sostenersi che tale polizza sia deducibile per la società, è indispensabile che non contenga clausole che consentano, una volta cessato l’incarico di amministratore, di proseguire nel contratto da parte dell’amministratore. A maggior ragione tali clausole non possono essere (in modo chiaramente elusivo) previste “fuori polizza”.

Il premio versato dalla società non costituisce compenso in natura per l’amministratore in quanto quest’ultimo non beneficia di alcun arricchimento patrimoniale dal momento che l’eventuale indennizzo sarà incassato dalla società.

Per la società l’indennizzo percepito costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione.

Polizze stipulate nell’interesse dell’amministratore

La polizza assicurativa può essere uno strumento utilizzato dalla società per attribuire all’amministratore un beneficio ovvero un incentivo; tale situazione si evidenzia in assenza di una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della propria attività e il rischio garantito, ovvero nelle ipotesi di solo accumulo di capitale a favore dell’amministratore o dei suoi eredi.

Polizza rischi extra professionali

Tali polizze coprono i danni derivanti da rischi non riferibili al rapporto di lavoro.

I premi sono deducibili per la società in quanto inerenti (sono considerati compensi in natura corrisposti all’amministratore).

I premi per assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l’amministratore (o i suoi eredi) sono considerati fringe benefits e pertanto concorrono a formare il reddito dell’amministratore.

Assimilabile alla polizza con beneficiario l’amministratore è la polizza vita per rischi extraprofessionali in cui il beneficiario sia la società, ma sia stato sottoscritto un accordo per la retrocessione agli eredi delle stesse somme incassate come indennità. L’esistenza di un accordo fa sì che i premi si configurino come compensi in natura, restando comunque irrilevante per gli eredi l’indennizzo percepito “girato” dalla società.

L’indennizzo agli eredi per la morte dell’amministratore non costituisce, invece, reddito imponibile.

Polizza assicurativa in caso di morte a vita intera

La società, a fronte del pagamento di premi per un numero limitato di anni, garantisce con la polizza un capitale assicurato rivalutato alla data del decesso dell’amministratore (anche se avviene successivamente al periodo di accumulo). È prevista normalmente la possibilità di riscatto anticipato da parte dell’amministratore. Si tratta di un benefit per l’amministratore.

I premi sono deducibili in quanto inerenti all’attività, posto che costituiscono una forma di retribuzione all’amministratore.

I premi per l’assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l’amministratore sono considerati fringe benefits e pertanto concorrono a formare il reddito dell’amministratore.

L’indennizzo agli eredi per la morte dell’amministratore non costituisce reddito imponibile.

Le polizze a corresponsione

La distinzione tra infortuni professionali ed extraprofessionali non assume rilevanza nell’ipotesi di sottoscrizione delle cosiddette polizze a corresponsione o ad accumulo, in cui la società beneficiaria, alla scadenza prevista, matura sempre il diritto di percepire una somma di denaro, indipendentemente dal verificarsi dell’evento.

In tal caso, i premi vengono versati proprio per acquisire il diritto alla percezione delle somme alla scadenza. Nell’ambito di tali polizze, la società beneficiaria tratterà i relativi premi assicurativi versati registrando nell’attivo dello stato patrimoniale i versamenti che non costituiscono costo bensì un credito e pertanto non saranno spesati a conto economico e quindi non saranno fiscalmente deducibili.

Nella posizione personale dell’amministratore, i premi non sono tassabili, indipendentemente dal fatto che la polizza sia professionale o extra-professionale.

Rientrano in tale ambito anche le polizze key-man a vita intera. Sono polizze “miste” il cui contraente e beneficiario è una società; tali polizze prevedono, sia la capitalizzazione di parte del premio pagato, che la copertura del rischio morte dell’assicurato, ovvero del socio e/o amministratore della società. In caso di vita dell’assicurato, alla scadenza del contratto, il beneficiario si vedrà corrispondere dalla compagnia assicuratrice la parte di premio capitalizzato comprensivo del rendimento finanziario della polizza. In caso di morte il beneficiario sarà indennizzato dalla compagnia assicuratrice per la perdita del socio e/o amministratore della società. Il premio di tali polizze non è deducibile in quanto rappresenta una riserva di denaro da inserire nell’attivo dello stato patrimoniale e non nel conto economico.

Conclusioni

Sono molteplici, quindi, le tipologie di polizze sottoscrivibili e le conseguenze economiche, finanziarie e fiscali che ne derivano.

È importante valutare nell’ambito di ciascuna realtà quali sono i rischi in cui la società può incorrere, quali finalità vuole perseguire e quali strumenti (polizze) attivare per ottimizzare i risultati.

Particolare attenzione va posta anche agli operatori che propongono le diverse polizze: non sempre hanno le adeguate competenze per conoscere le conseguenze civilistiche (contabili) e fiscali dei prodotti che “vendono”.

Analizzare e valutare con lo studio commercialistico le possibili polizze prima della loro sottoscrizione può consentire di individuare le polizze più adeguate, ottenere maggiori benefici ed evitare spese inutili.

Il nostro studio rimane a completa disposizione in tal senso.

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